L’abbaio e la Legge

Il piccolo cane che porta la gioia

L’abbaio e la Legge

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L’abbaio del cane può essere considerato come disturbo della quiete pubblica ( ex articolo 659 del Codice penale ) solo quando le proteste vengono avanzate da una pluralità di persone.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che vi sia reato solo quando i rumori siano in grado di incidere sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone ( la denuncia di una sola persona non basta).

Ma l’abbaio viene anche considerato come un diritto esistenziale del cane ( sentenza emessa dal giudice di pace di Rovereto in seguito alla richiesta di risarcimento causata dall’abbaiare del cane del vicino )

Legge quadro sull’inquinamento acustico


La legge 447 del 1995 e successivi regolamenti attuativi prevede che il rumore ( fastidioso) non debba superare i 5 decibel rispetto al rumore di fondo, durante il giorno e i 3 decibel durante la notte.
Il rumore deve essere rilevato da un tecnico di acustica ambientale, non è sufficiente la valutazione ” a orecchio”

L’abbaio come sintomo di disagio del cane

L’abbaio sporadico è una normale forma di espressione vocale in relazione agli stimoli ambientali o di situazione.

Il continuo abbaiare invece è un segnale di disagio e, a prescindere dall’eventuale disturbo arrecato al vicinato, deve essere valutato dal veterinario.

Il proprietario è responsabile della serenità del suo cane e, sia per garantirla, sia per non arrecare disturbo, è buona regola che prevenga un tale comportamento o che prenda provvedimenti idonei nel caso si manifesti

Fonte: liberamente tratto da DIZIONARIO – cane/italiano

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